PER INFORMAZIONI E BROCHURE:
1.1 Le presenti “Condizioni Generali di Vendita” si applicano e disciplinano tutte le forniture effettuate da SVI S.p.A. (d’ora in poi anche “venditore”) ai propri Clienti.
1.2 L'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita costituisce rinuncia da parte del cliente all'applicazione delle proprie Condizioni di Acquisto.
1.3 Eventuali diverse condizioni potranno essere applicate sole previa pattuizione scritta all’interno dell’offerta di vendita o nel contratto di fornitura, in ogni caso, per le parti ivi non espressamente derogate continueranno ad essere applicate le seguenti “Condizioni Generali di Vendita” ed in subordine gli usi commerciali di prassi tra il cliente ed il fornitore. Qualora il cliente proceda all’acquisto di quanto oggetto dell’offerta di vendita tramite un Leasing finanziario e/o tramite un finanziamento, le condizioni di fornitura e di pagamento indicate nell’offerta di vendita proposta dalla SVI S.p.A. ed accettata dal cliente saranno valide e vincolanti anche per la società di Leasing e/o Finanziaria e non potranno essere in alcun modo modificate.
2.1. I prezzi di fornitura saranno quelli contrattualmente stabiliti o indicati nell’offerta di vendita e non comprenderanno oneri ulteriori ivi non specificati. SVI si riserva il diritto di modificare il prezzo concordato qualora si verificassero importanti variazioni di costi alla medesima non imputabili quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli inerenti alle materie prime, energia, costo del lavoro o tassi di cambio.
2.2. I pagamenti della fornitura avverranno al domicilio di SVI S.p.A. nei modi e nei tempi previsti contrattualmente o indicati nell’offerta di vendita, tramite bonifico bancario, salvo diversa forma concordata per scritto.
2.3. SVI S.p.A. darà inizio all’esecuzione dell’ordine solo in seguito al pagamento di un acconto e/o di caparra confirmatoria ex art. 1385 comma I del codice civile; l’acconto costituirà anticipo sul prezzo di acquisto della fornitura restando inteso che, in caso di inadempimento da parte del Cliente ai propri obblighi di pagamento, SVI sarà legittimata a procedere con la sua riscossione a titolo di indennità per le spese sostenute. In ogni caso SVI sarà legittimata ad agire per il risarcimento dell’ulteriore danno subìto ed esperire tutti i rimedi previsti per legge.
3.1 Fatti salvi tutti gli ulteriori rimedi previsti per legge, il mancato o irregolare pagamento nei termini e modi stabiliti nel contratto di fornitura o nell’offerta di vendita (da intendersi comprensivo del ritardato o mancato versamento dell’acconto e/o della prestazione di idonee garanzie di pagamento) legittimerà SVI a: (i) sospendere in tutto o in parte l’esecuzione degli ordini in corso alla data dell’inadempimento senza che il Cliente possa avanzare alcuna pretesa risarcitoria; (ii) revocare eventuali dilazioni di pagamento convenute e rendere immediatamente esigibili tutti i crediti vantati da SVI nei confronti del Cliente con decadenza del medesimo da qualsiasi beneficio concesso; (iii) risolvere il contratto di fornitura in conseguenza della comunicazione fatta da SVI al Cliente ed ottenere la restituzione dei beni venduti con facoltà di trattenere le somme riscosse a titolo di indennità. Resta salvo il diritto di SVI di richiedere il maggior danno subìto.
3.2 Nel caso in cui venga convenuto un pagamento rateizzato, SVI avrà la facoltà di risolvere il contratto di fornitura a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, ovvero del mancato pagamento di due rate anche non consecutive.
3.3. In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento convenuti, sulle somme non corrisposte decorreranno gli interessi di mora di cui al D. Lgs n. 231/2002.
3.4. Il ritardo nei pagamenti comporta il diritto di SVI di escludere la garanzia per l'intero periodo in cui il ritardo persiste.
4.1 Salvo diversa pattuizione scritta tra le Parti, il trasporto è da intendersi sempre a cura e spese del Cliente.
4.2 Nel caso in cui per pattuizione contrattuale sia SVI S.p.A. ad essere incaricata del trasporto, quest’ultima sceglierà le modalità e i termini di resa che riterrà più opportuni. Anche in tal caso il trasporto sarà sempre per conto del Cliente ed a suo rischio e pericolo.
5.1 Salvo diverse pattuizioni scritte dalle Parti, i tempi stabiliti per l’evasione degli ordini sono da intendersi meramente indicativi ed è pertanto esclusa ogni responsabilità di SVI in caso di loro variazione ed alcuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata.
5.2 In ogni caso SVI S.p.A. non sarà responsabile nei confronti del Cliente, né sarà considerata inadempiente, nel caso in cui la ritardata consegna sia imputabile ad inadempimenti contrattuali del Cliente tra i quali anche: a) mancata o tardiva comunicazione dei dati indispensabili per l'evasione dell'ordine; b) mancato rispetto delle condizioni di pagamento, ai sensi degli artt. 1460 e 1461 e ss. c.c.; allo stesso modo alcuna responsabilità sarà attribuibile a SVI se il ritardo è dovuto a cause di forza maggiore. Ai fini della presente clausola è da intendersi “causa di forza maggiore” qualsiasi atto, fatto o evento ed ogni circostanza al di là del ragionevole controllo di SVI, ivi inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, inondazioni, incendi, terremoti, tempeste, esplosioni, incidenti nucleari, azioni governative, guerre, invasioni o ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), minacce o atti terroristici, sommosse o altri disordini civili, emergenze nazionali, rivoluzioni, insurrezioni, epidemie, pandemie, serrate, scioperi o altre controversie sindacali (sia che riguardino o meno la forza lavoro del Venditore), carenza e/o indisponibilità delle materie prime, penuria di fonti energetiche, ritardi e/o carenza dei mezzi e/o attrezzature necessarie al trasporto della merce, o ovunque si verifichino fatti e circostanze che modifichino sostanzialmente le condizioni di mercato o i tassi di cambio delle valute, o limitazioni o ritardi che interessino i vettori o incapacità o ritardo nell'ottenere forniture di materiali adeguati o idonei.
5.3 Qualora la merce fornita non sia stata sottoposta a collaudo e/o ispezione tecnica e/o prova, così come previsto dal successivo art. 8 delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il cui esito positivo esonera il venditore da ogni responsabilità per vizi e/o difetti della merce, il Cliente è obbligato a verificare la merce fornita subito dopo l’avvenuta consegna. Il Cliente ha l’obbligo di comunicare al venditore eventuali vizi e/o difetti riscontrati entro e non oltre otto giorni dalla consegna della merce se si tratta di vizi palesi, oppure entro e non oltre otto giorni dalla scoperta se si tratta di vizi occulti; eventuali ritardi nella comunicazione a SVI comporteranno la decadenza del Cliente da qualsivoglia diritto in ordine ai vizi e/o difetti riscontrati.
6.1 Il venditore conserva il diritto di proprietà su tutte le cose vendute sino a quando esse non saranno integralmente pagate, ai sensi dell'art. 1523 e ss. c.c. Il Cliente acquista la proprietà delle cose soltanto con l'integrale pagamento del prezzo, sia che esso avvenga in modo rateizzato, sia che avvenga in unica o più soluzioni come verrà concordato di volta in volta con l’offerta di vendita/contratto di fornitura.
6.2 Il Cliente assume tutti i rischi e pericoli fin dal momento della consegna della merce e, perciò, in caso di furto, di danneggiamento, di incendio, di danni a persone o cose e di ogni altro caso fortuito o forza maggiore, il medesimo sarà tenuto a risarcire al venditore tutto quanto dovuto sino a quel momento, rimossa sin d'ora qualsiasi eccezione contraria. Il Cliente riconosce al venditore la facoltà di controllare lo stato di conservazione delle cose vendute, sino al completo pagamento del prezzo.
6.3 Il Cliente non potrà alienare, donare, permutare, costituire pegno o sequestro, dare in uso o in affitto od in alcun modo alterare o vincolare le cose acquistate fino al pagamento totale del prezzo, senza la preventiva autorizzazione scritta di SVI S.p.A.
6.4 Il Cliente si impegna, a proprie spese e dietro richiesta di SVI S.p.A., ad adempiere a tutte le formalità necessarie, quale quella di trascrizione del presente patto nel Registro tenuto presso la Cancelleria del Tribunale competente e di comunicare alla stessa ogni eventuale spostamento delle cose alienate, ai sensi dell'art. 1524 c.c.
7.1 In caso di inadempimento, totale o parziale, da parte del Cliente agli obblighi di pagamento pattuiti, SVI S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto, mediante semplice comunicazione scritta, con conseguente diritto a rientrare nel possesso delle cose vendute, qualunque sia la cifra già pagata dal Cliente. Al tempo stesso SVI S.p.A. potrà trattenere gli importi già riscossi, a titolo di indennità e/o di equo compenso per l'uso che il Cliente abbia già fatto di quanto oggetto di contratto e/o per tutte le prestazioni ricevute e da esso derivanti, fatto salvo il diritto di SVI S.p.A. al risarcimento dell’ulteriore danno subìto. In alternativa, qualora SVI S.p.A. non voglia avvalersi della clausola risolutiva espressa, avrà la facoltà di dichiarare l'acquirente decaduto dal beneficio del termine concesso per il pagamento e quindi esigere il pagamento immediato dell'intero credito residuo.
7.2 Nel caso in cui venga convenuto un pagamento rateizzato, SVI S.p.A. avrà la facoltà di risolvere il contratto a seguito del mancato pagamento anche di una sola rata che superi l'ottava parte del prezzo, ovvero del mancato pagamento di due rate anche non consecutive, con effetto dal momento della comunicazione scritta all'acquirente.
7.3 SVI S.p.A. potrà inoltre risolvere con efficacia immediata il contratto di vendita, mediante semplice comunicazione scritta, nel caso in cui l'acquirente sia sottoposto a fallimento o altra proceduta concorsuale, ovvero mutino sostanzialmente le sue condizioni patrimoniali in modo da porre a rischio e pericolo il conseguimento della controprestazione.
8.1. Qualora debba essere effettuato il collaudo, e/o l’ispezione tecnica ed ogni altra attività di prova o verifica da parte di organi preposti sul bene oggetto di compravendita, nel caso in cui tale attività debba essere effettuata presso il venditore è facoltà ed onere del Cliente comunicare, in tempo utile, l’intenzione di assistere, a proprie spese, a tali adempimenti. In tal caso il Cliente riceverà con congruo anticipo comunicazione della data e del luogo in cui il collaudo e/o l’ispezione tecnica e/o l’attività di prova o verifica di organi preposti verrà effettuata: se il Cliente non dovesse presenziare nonostante l’avviso, dette attività verranno comunque effettuate.
8.2 Le spese per gli adempimenti di cui al punto precedente, tranne diversa pattuizione scritta tra le Parti, saranno a carico di SVI S.p.A.
9.1 SVI S.p.A. consegnerà al Cliente la documentazione del mezzo (manuale d’uso del mezzo, descrizione e disegni). Nel caso in cui il Cliente faccia richiesta per l’apposizione delle proprie targhe e/o marchi sul mezzo, essi verranno applicati insieme ai loghi e targhe identificative della SVI S.p.A., che dovranno in ogni caso essere sempre presenti. Nel caso in cui il mezzo venga restituito per qualsiasi ragione a SVI S.p.A. la stessa potrà rivendere a terzi il medesimo dopo aver rimosso la targa ed il logo del Cliente anche qualora al mezzo prodotto siano state apportate modifiche tecniche espressamente richieste da quest’ultimo.
9.2 Salvo diversa pattuizione scritta delle Parti, i mezzi prodotti, le apparecchiature ed i materiali impiegati sono conformi alla normativa UE. I pesi si intendono indicati a titolo informativo e non sono vincolanti per il venditore, fatta eccezione per le forniture il cui prezzo è convenuto con esplicito riferimento al peso.
9.3 SVI S.p.A. si riserva la facoltà di apportare in qualunque momento ai propri prodotti quelle modifiche non sostanziali che ritenesse convenienti, dandone, notizia al Cliente.
9.4 Qualora il Cliente proponga delle modifiche tecniche al progetto e/o all’offerta del venditore e/o nei disegni presentati, queste, ai fini della loro vincolatività, dovranno in ogni caso essere accettate per scritto da SVI S.p.A. Le Parti dovranno esplicitamente indicare anche le variazioni che tali modifiche apportano sul prezzo e sui tempi di consegna della merce precedentemente stabiliti. Restano ferme tutte le altre condizioni contrattuali.
10.1 Per “Informazioni Riservate” si intendono tutti documenti, modelli, schemi, disegni, specifiche, indicazioni, dati e altre informazioni di titolarità di SVI di cui il Cliente possa essere messo dalla medesima a conoscenza in virtù del rapporto contrattuale di fornitura. Il Cliente si impegna, in assenza di specifica autorizzazione scritta di SVI, a non darne comunicazione a terzi, a non farne copia né uso per l’intera durata del contratto di fornitura nonché per un periodo successivo di 5 anni decorrente dalla sua cessazione.
10.2 Le Parti dovranno informare i rispettivi dipendenti e/o collaboratori che venissero a conoscenza di dette informazioni riservate della loro natura strettamente confidenziale, impegnandoli al rispetto degli obblighi di riservatezza con condizioni almeno altrettanto restrittive di quelle stabilite nelle presenti Condizioni Generali di Fornitura.
10.3 Resta inteso che il Cliente sarà responsabile, anche per i propri collaboratori e/o dipendenti, per qualsivoglia violazione degli obblighi di riservatezza e confidenzialità sulle “Informazioni Riservate” di titolarità di SVI. Ogni utilizzo o diffusione non autorizzata di dette “Informazioni Riservate” darà diritto a SVI ad ottenere il risarcimento dei danni subiti.
11.1 SVI S.p.A., ove non venga diversamente pattuito tra le parti fornisce un periodo di garanzia di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di consegna della merce e cessa al suo scadere anche se la merce, per qualsiasi ragione, non è stata ancora messa in funzione.
11.2 La venditrice garantisce la buona qualità e buona costruzione dei propri materiali, obbligandosi durante il periodo di garanzia, a riparare o sostituire gratuitamente nel più breve tempo possibile – limitatamente al territorio italiano o al paese di consegna del bene - le parti che per cattiva qualità del materiale o per difetto di lavorazione o per imperfetto montaggio (solo nel caso in cui il montaggio sia stato eseguito da SVI S.p.A.) si dimostrassero difettose sempre che ciò non dipenda da naturale logoramento o da guasti causati da imperizia o negligenza del Cliente, da sovraccarichi oltre i limiti di progetto o contrattuali e da ogni altro utilizzo non conforme del mezzo, da interventi non autorizzati, da manomissioni eseguite o fatte eseguire dal Cliente, da caso fortuito o forza maggiore.
11.3 Nel caso in cui l’intervento debba essere effettuato al di fuori del territorio nazionale di consegna del bene, anche in caso di intervento in garanzia, le spese di viaggio del personale SVI sono a carico del Cliente.
11.4 Qualora per necessità costruttive o di trasporto si debba provvedere alla spedizione di macchine o apparecchiature smontate in pezzi, SVI S.p.A. non fornirà la garanzia prevista dall’art. 11 e/o non assumerà alcuna responsabilità qualora l’assemblaggio di tali componenti non dovesse essere dalla stessa eseguito.
11.5 L’intervento in garanzia della ditta venditrice rimane subordinato al rispetto delle condizioni di vendita ed alle modalità di pagamento pattuite con l’offerta di vendita/contratto di fornitura. In caso di mancato rispetto delle suddette condizioni SVI è esonerata dall’eseguire l’intervento in garanzia.
11.6 I lavori di intervento in garanzia saranno effettuati nelle officine del Cliente, in quelle di terzi o nel luogo in cui il mezzo dovesse trovarsi. In quest’ultimo caso, il Cliente dovrà apprestare a sua cura e spese al personale della ditta venditrice tutti i mezzi ed il personale ausiliario necessario, nonché tutte le opere accessorie necessarie all’esatta esecuzione dell’intervento.
11.7 Il Cliente dichiara che nulla gli sarà dovuto per il tempo durante il quale la merce rimarrà inoperosa a causa dell’esecuzione degli interventi in garanzia, né potrà pretendere alcun risarcimento e/o indennizzo di qualsiasi genere e/o natura, spese, danni indiretti o diretti, conseguenti alle suddette riparazioni o sostituzioni.
11.8 Le parti sostituite per eseguire gli interventi in garanzia restano di proprietà della SVI S.p.A. e dovranno essere rispedite alla medesima dal Cliente. I trasporti relativi alle operazioni da eseguirsi per le operazioni in garanzia sono a carico del Cliente ed eseguiti a rischio e pericolo del medesimo.
11.9 Le parti sostituite per eseguire gli interventi in garanzia restano di proprietà della SVI S.p.A. e dovranno essere rispedite alla medesima dall’acquirente. I trasporti relativi alle operazioni da eseguirsi per le operazioni in garanzia sono a carico dell’acquirente ed eseguiti a rischio e pericolo del medesimo.
11.10 In nessun caso potranno essere prorogati i termini di decadenza e prescrizione previsti dalla legge.
12.1 Si conviene espressamente che qualsiasi controversia insorta tra le Parti a seguito dell'interpretazione, validità o esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita e dei relativi contratti di vendita stipulati, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Arezzo, anche per quanto attiene all'eventuale consegna in restituzione dei beni e di quant'altro venduto.
12.2 La legge applicabile al presente rapporto contrattuale è la legge italiana.
13.1 Ogni eventuale onere e spesa relativa all’offerta di vendita/contratto di fornitura che verrà a stipularsi, annesse, connesse o dipendenti, se non diversamente pattuito, sono ad esclusivo carico del Cliente.
14.1 Il Cliente autorizza SVI al trattamento dei dati propri personali solo ed esclusivamente per le finalità e causali dedotte e connesse alla fornitura prestata nonché nei limiti della sua corretta esecuzione. SVI garantisce che tutte le informazioni da esso comunicate verranno trattate nel pieno rispetto della legge vigente in materia di tutela e trattamento dei dati personali conformemente a quanto previsto dal Reg. UE 679/2016 e D.lgs 196/2003.
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Firma e Timbro di SVI S.p.A. – Firma e Timbro dell'acquirente
Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., l'acquirente dichiara di accettare espressamente le clausole n. 2 (I Prezzi e la caparra confirmatoria), n. 3 (Pagamenti), 4 (Trasporto), 5 (Consegna), 6 (Patto di riservato dominio), 7 (Risoluzione del contratto), 8 (Collaudo - Ispezione Tecnica - Prova), 10 (Informazioni Riservate - Obbligo di Riservatezza) 11 (Garanzia), 12 (Foro competente), 13 (Spese) delle presenti Condizioni Generali di Vendita
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Firma e Timbro di SVI S.p.A. – Firma e Timbro dell'acquirente